Immobili di lusso in condominio: le regole per il superbonus

Per i possessori di immobili di categoria catastale c.d. di lusso (ossia A/1, A/8 ed A/9), situati in un complesso condominiale, è possibile fruire del Superbonus 110% solo per gli interventi “trainanti” e “trainati” fatti sulle parti comuni e non, invece, per quelli fatti sul proprio immobile. Questo perché — spiega il sito Investireoggi.it —  le citate categorie catastali sono espressamente escluse dal nostro legislatore dal Superbonus 110%. Quest’ultimo, come è noto, si applica per interventi “trainanti” e “ trainati ” effettuati su edifici residenziali esistenti alla data di inizio lavori. Rientrano nell’ambito del benefici anche i lavori fatti sugli edifici condominiali (parti comuni condominiali). In tal caso, ad esempio, per il cappotto termico (intervento trainante) fatto sull’involucro del condominio, potranno godere del Superbonus 110% i singoli condòmini partecipanti alla spesa in base alle rispettive quote condominiali. Come anticipato, per espressa previsione legislativa, non danno diritto al Superbonus 110% i lavori fatti su immobili qualificati con categoria catastale:A/1 – Abitazioni di tipo signorile (unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale); A/8 – Abitazioni in ville (per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario); A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici (tale categoria è esclusa dal superbonus 110% solo se l’immobile non è aperto al pubblico).

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